Contratto Franchising Legge 129/2004

Attenzione, sia per la scrittura di contratti di affiliazione, sia per le controversie derivanti la sottoscrizzione di contratti di affiliazione si consiglia di contattare un legale competente come l' Avvocato Iacopino, che vanta anni di esperienza nel settore della contrattualistica e dei franchising.

Il cotratto di franchising era un contratt atipico ci collaborrazione commerciale fra due parti con cui un produttore di beni o servizi, franchisor, ed un distributore al dettaglio,franchisee, giuridicamente ed economicamente indipendenti, si vincolavanono reciprocamente.
Recentemente con la legge 129/2004 il contratto in franchising trova una nuova giuridizione specifica.

Di seguito i punti base del contratto in franchising
1
Legge 129/2004: il nuovo contratto di franchising
Il contratto di franchising dal 25/05/2004 trova finalmente una sua propria
regolamentazione. L’ampia diffusione di questo tipo di accordo aveva da tempo gettato
le basi per il necessario passaggio da contratto atipico a materia specificatamente
disciplinata, ma soltanto adesso ciō si č avverato con la legge n. 129/2004.
Il disegno di legge del ministro A. Marzano sostituisce il termine di franchising
con la dicitura italiana di contratto di “affiliazione commerciale”; l’articolo 1 della legge
del 06/05/2004 definisce tale accordo come:
“il contratto, comunque denominato, fra due soggetti giuridici, economicamente e
giuridicamente indipendenti, in base al quale una parte concede la disponibilitā
all’altra, verso corrispettivo, di un insieme di diritti di proprietā industriale o
intellettuale relativi a marchi, denominazioni commerciali, insegne, modelli di utilitā,
disegni, diritti di autore, know-how, brevetti, assistenza o consulenza tecnica e
commerciale, inserendo l’affiliato in un sistema costituito da una pluralitā di affiliati
distribuiti sul territorio, allo scopo di commercializzare determinati beni o servizi”.
1
Questa esaustiva definizione, adottata dal legislatore, sottolinea l’attenzione
posta a garanzia del franchisee che rappresenta la parte economicamente pių debole.
Tra le varie novitā introdotte č quindi da tener ben presente la costante volontā di tutela
dell’affiliato che trova espressione in una maggiore presenza di norme “protettive”.
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La legge 129/04 non solo disciplina i vari aspetti dell’affiliazione commerciale,
ma definisce gli elementi tipici del contratto in maniera piuttosto completa e precisa; per
coglierne a pieno l’aspetto innovativo č perciō necessario percorrere una breve analisi
introduttiva al concetto di franchising per poi esaminare accuratamente i caratteri
principali assunti dal nuovo contratto.
1.1 Il contratto di franchising
Il termine franchising č derivato da una prassi sorta dopo la guerra di Secessione
nel sud degli Stati Uniti d’America; la realizzazione di una rete di distribuzione basata
sulle aziende meridionali, rappresentō infatti l’unico strumento di successo per gli
imprenditori degli stati del Nord.
La storia evidenzia chiaramente come il fine economico del contratto di
franchising sia quello di creare una rete di distribuzione con caratteri organizzativi,
segni distintivi e marchi omogenei che risultino facilmente individuabili dai clienti, una
rete gestita da soggetti imprenditori individuali che cooperano con un unico produttore.
In passato il contratto di franchising č stato classificato come un contratto atipico
e pių volte considerato misto in quanto raccoglie elementi di diversi contratti. Si
1
Legge n. 129/2004, articolo 1, comma 1.
2
Cecilia Carrara, “Tutele precise per il franchising”, Il Sole 24 Ore, 20/06/2004.
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possono infatti rinvenire caratteri tipici della somministrazione di beni e servizi ma
anche della licenza di marchio e d’insegna per non dimenticare il patto di esclusiva.
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1.2 Caratteri fondamentali del contratto di affiliazione commerciale o
franchising
.
Una corretta comprensione del contratto di affiliazione commerciale, puō essere
raggiunta attraverso l’analisi di quei caratteri che contraddistinguono tale accordo.
Gli elementi in oggetto sono cinque:
• Know-how;
• Diritto di ingresso;
• Royalties;
• Beni dell’affiliante;
• Rete di vendita.
Il know-how rappresenta “il patrimonio di conoscenze teoriche e pratiche, su
uno specifico settore industriale o singoli processi di produzione, appartenente a una
persona o al management di una azienda”.
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Si puō definire (e pių avanti vedremo come lo ha fatto la L. 129/04) l’essenza stessa di
un’impresa; il know-how č il perno attorno cui si sviluppa il contratto di affiliazione
stesso, infatti l’interesse dell’affiliato č dettato dalla possibilitā di sfruttare, almeno in
parte, proprio il know-how dell’affiliante.
Dall’altro lato, questa opportunitā di “utilizzo”, viene concessa dietro il
versamento di una cifra fissa iniziale seguita da canoni periodici. La legge definisce il
diritto di ingresso come un ammontare determinato in funzione del valore economico e
alla capacitā di sviluppo della rete che l’affiliato versa al momento della stipula del
contratto di franchising.
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Le royalties sono invece una sorta di canoni, rappresentano
l’importo che l’affiliato č tenuto a versare periodicamente all’affiliante. Le royalties
possono essere calcolate come percentuali sul giro d’affari o fissate in quote.
6
Oggetto di vendita da parte dell’affiliato sono i beni prodotti dall’affiliante;
questi devono essere contrassegnati dal nome dell’affiliante. Possono anche esser
prodotti da terzi purché mantengano le caratteristiche tipiche e rispettino le indicazioni
fornite dall’affiliante.
7
Infine, attraverso contratti di affiliazione commerciale, l’affiliante crea una rete
di vendita omogenea atta a garantire la pių ampia distribuzione territoriale, quindi si
realizza il fine economico del contratto di franchising.
3
P.Zatti, V. Colussi, “Lineamenti di diritto privato”, Cedam, 1995.
4
Astolfi e Negri, “Ragioneria applicata e pubblica”, ed. Tramontana, 1995.
5
Legge 129/2004, articolo 1, comma 3, lettera b).
6
Legge 129/2994, articolo 1, comma 3, lettera c).
7
Legge 129/2004, articolo 1, comma 3, lettera d).
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1.3 Elementi essenziali del contratto di affiliazione commerciale
secondo la Legge 129/2004.
Il legislatore ha stabilito l’obbligo di consegna del contratto all’affiliato
almeno entro i trenta giorni che precedono la firma (norma a carattere tutelare)
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e, a
pena di nullitā, la forma scritta del contratto di affiliazione commerciale.
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L’articolo 3,
comma 3°, introduce una durata minima per i contratti a tempo determinato, stabilita in
3 anni; lo scopo di questa previsione č quella di garantire la possibilitā al franchisee di
ammortizzare l’investimento effettuato, si nota nuovamente il carattere garantista della
legge nei confronti dell’affiliato. Viene mantenuta la possibilitā di risoluzione anticipata
del contratto a causa di inadempienza di una delle parti.
Elementi inderogabili del contratto sono i seguenti:
1. l’importo degli investimenti che il franchisee č tenuto a sostenere per iniziare
l’attivitā;
2. l’importo delle spese di ingresso;
3. descrizione del modo di determinazione delle royalties (modalitā di calcolo,
oltre che di pagamento);
4. l’ambito di esclusiva territoriale, ove sia prevista.
La legge indica altri fattori che devono essere presenti nel contratto, ossia: la
specifica del Know-how fornito dall’affiliante, l’eventuale incasso minimo da
realizzare, i servizi eventualmente offerti dall’affiliante, le condizioni di rinnovo,
risoluzione o cessione del contratto.
Particolare attenzione merita la definizione di know-how come :
“patrimonio di conoscenze pratiche non brevettate derivanti da esperienze e da prove
eseguite dall’affiliante, patrimonio che č segreto, sostanziale ed individuato...”
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Il know-how, in generale, puō quindi esser correttamente individuato con quattro
parole: patrimonio individuato, sostanziale e segreto. Individuato in quanto il know-how
deve risultare descritto in maniera totale al fine di poterne verificare la sostanza e la
segretezza. Sostanziale č il carattere pių tipico di questo patrimonio di conoscenze in
quanto ne evidenzia l’indispensabilitā; il know-how rappresenta ciō che nel tempo ha
reso una societā unica e riconoscibile. La segretezza perciō č un elemento facilmente
evincibile poiché la forza del know-how deriva dal suo essere non generalmente noto né
accessibile. Interessante anche la previsione dell’indicazione nel contratto, delle
modalitā applicabili per il riconoscimento del possibile apporto di know-how da parte
del franchisee.
Per quanto riguarda l’incasso minimo da realizzare da parte dell’affiliato, sarā
presente solo ove sia stabilito tra le parti.
Per servizi che l’affiliato puō ricevere dall’affiliante si intendono quelli di
progettazione, formazione, allestimento, assistenza commerciale oltre che tecnica.
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Legge 129/2004, articolo 4, comma 1.
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Legge 129/2004, articolo 3, comma 1.
10
Legge 129/2004, articolo 1 comma 3.
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Le condizioni di rinnovo, risoluzione e cessione del contratto non assumono
particolari caratteristiche.
1.4 Obblighi pre-contrattuali
Il legislatore ha previsto una serie di obblighi: l’articolo 4 illustra quelli attinenti
l’affiliante (pressoché di natura informativa), il 5 quelli a carico dell’affiliato, mentre
l’articolo 6 introduce “obbligli precontrattuali di comportamento” a carico di
entrambe le parti.
I primi sono volti a garantire una sufficiente ed adeguata conoscenza del
contratto al soggetto economicamente pių debole, cioč il futuro affiliato.
A quest’ultimo vengono concesse varie facoltā atte ad assicurare il maggior numero di
informazioni possibili; puō infatti ottenere:
a) copia del bilancio degli ultimi tre esercizi
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;
b) dati relativi all’attivitā ( ragione e capitale sociale);
c) elencazione di eventuali procedimenti giudiziari o arbitrali relativi al sistema
di affiliazione commerciale in oggetto, promossi nei confronti dell’affiliante ( si
considerano solamente quei procedimenti conclusi negli ultimi tre anni promossi
da affiliati, da terzi privati o da pubbliche autoritā);
d) notizie relative ai marchi utilizzati ( estremi della registrazione, licenza concessa
da terzi all’affiliante etc.);
e) documentazione inerente i caratteri essenziali dell’attivitā oggetto di contratto di
affiliazione commerciale;
f) elenco aggiornato degli affiliati operanti nel sistema;
Inoltre l’affiliato ha la possibilitā di richiedere informazioni riguardanti il numero degli
affiliati, la relativa ubicazione e la variazione intervenuta anno per anno con riferimento
agli ultimi tre anni.
Il legislatore ha introdotto due obblighi a carico dell’affiliato:
- la non trasferibilitā della sede senza il preventivo consenso
dell’affiliante, salvo causa di forza maggiore;
- la tenuta di una massima riservatezza, da parte dell’affiliato e dei propri
dipendenti/collaboratori, a riguardo del contenuto dell’attivitā oggetto
del contratto.
Da sottolineare che il primo punto in oggetto si applica nel caso in cui la sede sia
indicata nel contratto.
Come giā accennato, gli obblighi comportamentali riguardano l’affiliante oltre
che l’affiliato. Entrambi hanno il dovere di comportarsi con lealtā, correttezza e buona
fede, inoltre l’affiliante č tenuto a riferire alla controparte ogni notizia che possa
rivestire un’importanza fondamentale per l’attivitā, in modo tempestivo e completo.
Sebbene l’articolo 6 della legge 129/2004 individui chiari obblighi
comportamentali a carico dei soggetti coinvolti, sembra carente della dovuta
11
Dietro esplicita richiesta del futuro affiliato.
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completezza che la disciplina del franchising richiede a tale riguardo. Ci si domanda se,
l’obbligo di lealtā, correttezza e buona fede, dettato esplicitamente per la fase pre-
contrattuale, sia valido anche nella fase successiva dell’accordo. La risposta č
sicuramente affermativa, ma č assente una chiara definizione del problema; le parti sono
tenute ad agire seguendo un tacito accordo di cooperazione? I principi comuni europei
per il franchising elaborati dal Gruppo di studio per un codice civile europeo,
suggeriscono che l’affiliato, operando per proprio conto, non deve che cooperare con
l’affiliante, al fine di promuovere la rete cui appartiene nel comune interesse delle parti;
questo spiega gli obblighi di informazione reciproci precedentemente indicati.
1.5 Termini di applicazione
La legge n. 129/2004 č entrata in vigore il 25/05/2004 ed č da tale data che trova
applicazione ai contratti di franchising in corso alla stessa data. E’previsto un unico
termine per l’adeguamento dei contratti in essere: entro il 25/05/2005 č richiesta la
formalizzazione per iscritto dei contratti stipulati solo verbalmente e l’adeguamento di
quelli scritti alla nuova disciplina.
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Sarā perciō necessaria la valutazione dell’adeguatezza dei contratti in essere; in
merito si dovrā verificare la presenza degli elementi inderogabili stabiliti dalla legge:
ammontare degli investimenti iniziali dell’affiliato;
ammontare delle spese di ingresso;
modalitā di determinazione delle royalties;
metodo di determinazione del know-how fornito dall’affiliante;
indicazione specifica dei servizi resi dall’affiliante;
condizioni di rinnovo, risoluzione, cessione del contratto;
e come eventuali l’indicazione dell’incasso minimo da realizzare da parte dell’affiliato e
le modalitā di determinazione dell’apporto di know-how riconosciuto all’affiliato.

2 commenti:

  1. ma è possibile acquistare oltre ai prodotti che ti dà chi ti concede la merce e il nedozio fisico in franchising anche altri prodotti di altre marche?
    e non è possibile c'è un modo per poterlo fare?

    RispondiElimina
  2. bene... io mi sono affiliato ad un franchising... questo è andato in malora...in liquidazione,poi ha ceduto il marchio ad un terzo, ora chi mitutela? visto abche l'anomalia che mi trovo ad essere un creditore dello stesso????

    RispondiElimina






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