Aprire Negozio Telefoni e Telefonini in Franchising Nuovi e usati



In Italia, e non solo, tutti o quasi abbiamo un telefonino e a disposizione un telefono fisso. Si calcola che in Italia ogni famiglia tende a cambiare almeno 2-3 telefoni all' anno fra fissi, mobili e tablet.
Aprire un franchising nel settore della telefonia non richiede particolari capacità se non una certa passione per questi piccoli apparecchi sempre più simili a dei PC.

Investimento
Il costo di investimento medio nel settore è di 30.000 euro. Molti marchi offrono inoltre un servizio di compra-presa in vendita tipo i mercatini dell'usato. In pratica si occupano anche della vendita di telefonini usati come agenzia di affari, godendo della medesima licenza dei mercatini dell'usato.

L'investimento oltre all'affiancamento iniziale da parte del franchising comprende:
Eventuale quota di fee d'ingresso
Insegna
Bancone
Cassa
Computer
Arredamento interno e vetrina
Fornitura iniziale e distribuzione di materiale e servizi pubblicitari (bigliettini, volantini, cartelloni, pubblicità su internet e sito internet)
Magazzino

Locale e Bacino d'utenza
Il locale deve essere di almeno 25-30 mq ed essere ubicato in un'area commerciale con un bacino d'utenza minimo di 10.000-15.000 persone e al piano terra, oppure in un centro commerciale.

Personale preposto
Il personale preposto per tale attività è pari a una o due persone incluso il titolare. Ovviamente, visto anche l'ingresso degli smartphone e tablet nel settore, occorrerà che questi abbia una buona dimestichezza con queste tecnologie.

Aprire Agenzia Infortunistica in Franchising


Aprire un' agenzia infortunistica significa entrare a fare parte di un marchio seguito da persone esperte e da almeno un Avvocato. Un forte senso imprenditoriale e capacità amministrative sono i requisiti necessari per aprire un' agenzia infortunistica.

L' attività si occupa di dare assistenza a quanti sono rimasti coinvolti in un incidente stradale.

Investimento:
L' investimento medio iniziale si aggira attorno ai 40.000 € comprensivi di mobilio e quota di affiliazione.


Royalties media del 12 % sul fatturato mensile.

Fatturato:
Si stima che il fatturato medio di un'agenzia del tipo a pieno regime  ecorrettamente gestita si aggiri sui 100.000 euro

Personale:
Un'agenzia infortunistica richiede l'impiego di una o due persone incluso il titolare e sono gradite conoscenze in ambito legale, come una laurea, anche breve, in giurisprudenza. Ovviamente ciò non esclude chi non gode di tale titolo.

Ma nel dettaglio cosa fa un'agenzia infortunistica?
Un'agenzia infortunistica può essere visto come una sorta di sportello di un avvocato dove del personale idoneo ci fornisce assistenza nel proseguo della nostra pratica che verrà seguita da uno o più legali di fiducia dell'agenzia medesima.

Inoltre, recentemente, sono sempre più le agenzie che oltre ad occuparsi dello sviluppo di pratiche incidenti auto si occupano anche dello sviluppo di cause per malasanità.

Franchising Compro Oro usato


Quello dei negozi compro oro è un  settore d'investimento con il minor rischio e che richiede fra le minori delle capacità, se non uno spiccato senso di trattativa.
L' attività è atipica, infatti non è basata sulla vendita bensì sull'acquisto. I negozi compro oro infatti acquistano oro e argento dai privati per poi rivenderlo in blocco ad una fonderia.

Una volta pesati e controllati che gli oggetti dei nostri 'clienti' siano in oro e argento presenteremo a questi una valutazione dei medesimi. In caso di esito positivo basterà verificare la maggiore età del venditore, compilare un atto di vendita che dichiari la provenienza lecita degli oggetti e dargli quanto pattuito in contanti (sino a 1.000 euro e in assegno oltre).

Spesa d'investimento:
Le spese di investimento de settore sono pari a circa 30.000-35.000 € (di cui circa la metà come fondo cassa per acquistare oro dai clienti-fornitori) più una quota di affiliazione che va da 0 € a 10.000 € + iva.
Questa comprende:
Insegna
Vetrofonia
Bilancia di precisione
Acidi per il riconoscimento dei metalli
Bancone con vetrina antisfondamento (tipo quella delle poste)
Arredo
Computer

Ubicazione del locale:
Il locale deve essere ubicato in una zona con forte passaggio pedonale e veicolare. Visto il sempre numero crescente di attività del tipo si consiglia di effettuare un'analisi della concorrenza prima di iniziare.

Bacino d'utenza richiesto:
Si consiglia un bacino di utenza di almeno 30.000-40.000  persone anche se vista la crisi potrebbero bastarne molto meno.

Personale preposto e requisiti:
Vista la natura dell'attività basta una sola persona per la gestione di un compro oro.
Non sono richieste particolari capacità.

Vantaggi:
Basso rischio d'investimento

Contro:
Non è l'attività più dinamica del mondo

Aprire negozio in Franchising abbigliamento per bambini investimento sicuro



Aprire un' attività nel settore dei bambini è sicuramente uno dei settori più sicuri se si calcola che un bambino difficilmente potrà usare i vestitini per due anni consecutivi.


Costo di apertura dell'attività
Per avviare un negozio di abbigliamento in franchising abbiamo bisogno di un investimento iniziale che va da 60.000-80.000 euro in su.

Inoltre è bene prevedere che molti franchisor prevedono una royalty(non tutti) e un magazino in comune da cui dovremo ordinare.

Bacino di utenza
L'attività ideale è ubicata in zone di almeno 30.000-40.000 abitanti. Idelae sarebbe un'area con un bacino di utenza di 100.000 persone.

Gestione e personale
Il personale necessario alla gestione di quest'attività non supera le due unità incluso il titolare. Per quest'ultimo non è indispensabile alcuna esperienza nel settore ma attitudine commerciale e predisposizione al contatto con il pubblico.

Dimensioni e ubicazione del negozio
L'ubicazione ideale per la nostra attività può essere il centro storico, un centro commerciale o le vie commerciali e magarinei pressi di una squola. La superficie del locale deve essere di 35/45 mq minimo, anche se l'ideale sarebbe 70 mq o più.

Guadagni e fatturato
Fra i fattori che incideranno sul fatturato della nostra attvità sicuramente saranno fondamentali l'ubicazione del locale e le nostre capacità commerciali.
Il fatturato annuo di un'attività del tipo a pieno regime dichiarato dai franchising stessi è di circa 300.000 euro.

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Aprire un negozio di giocattoli in franchising

Aprire un negozio di occhiali e ottica In Franchising



Aprire un negozio d' ottica in franchising ha un costo medio fra i 70.000 e i 115.000 € comprensivi di un diritto di entrata medio di 12.500 €.

Mediamente un negozio di ottica fattura 250.000 € e il canone mensile richiesto dai franchisor si aggira attorno al 6% del fatturato.

Ideale per chi si è appena laureato in optometria o ha seguito dei corsi specifici nel settore.

Ideale sarebbe poi affiancare alla vendita di occhiali e lenti da vista la vendita di occhiali da sole e di lenti colorate. Tali prodotti contribuiranno infatti notevolmente allo sviluppo della nostra attività. Inoltre l'investimento iniziale aumenterà di soli 10.000 / 20.000 euro rispetto a quanto stimato inizialmente.

Il numero di persone necessarie per la gestione di un punto è pari a una o due incluso il titolare.

Tuttavia occorre evidenziare come molti pur non avendo un titolo adeguato (ottico, optometrista o oculista) si occupino in modo illecito anche di misurare la vista, cosa che è molto scorretta oltre che rischiosa per il cliente visto che un paio di occhiali da vista sbagliati può causare danni molto gravi.

Sebbene il settore della vendita degli occhiali da sole sia in calo occorre considerare che volenti o dolenti molte persone sono costrette ad acquistare gli occhiali da vista e quindi quest'attività nonostante la crisi riesce ad assicurarsi comunque un discreto  mercato.

L'ubicazione ideale di un'attività del tipo è rappresentata dalle vie commerciali, dai centro città o dai centri commerciali.

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-Chirurgia estetica in franchising

Contratto Franchising Legge 129/2004

Attenzione, sia per la scrittura di contratti di affiliazione, sia per le controversie derivanti la sottoscrizzione di contratti di affiliazione si consiglia di contattare un legale competente come l' Avvocato Iacopino, che vanta anni di esperienza nel settore della contrattualistica e dei franchising.

Il cotratto di franchising era un contratt atipico ci collaborrazione commerciale fra due parti con cui un produttore di beni o servizi, franchisor, ed un distributore al dettaglio,franchisee, giuridicamente ed economicamente indipendenti, si vincolavanono reciprocamente.
Recentemente con la legge 129/2004 il contratto in franchising trova una nuova giuridizione specifica.

Di seguito i punti base del contratto in franchising
1
Legge 129/2004: il nuovo contratto di franchising
Il contratto di franchising dal 25/05/2004 trova finalmente una sua propria
regolamentazione. L’ampia diffusione di questo tipo di accordo aveva da tempo gettato
le basi per il necessario passaggio da contratto atipico a materia specificatamente
disciplinata, ma soltanto adesso ciō si č avverato con la legge n. 129/2004.
Il disegno di legge del ministro A. Marzano sostituisce il termine di franchising
con la dicitura italiana di contratto di “affiliazione commerciale”; l’articolo 1 della legge
del 06/05/2004 definisce tale accordo come:
“il contratto, comunque denominato, fra due soggetti giuridici, economicamente e
giuridicamente indipendenti, in base al quale una parte concede la disponibilitā
all’altra, verso corrispettivo, di un insieme di diritti di proprietā industriale o
intellettuale relativi a marchi, denominazioni commerciali, insegne, modelli di utilitā,
disegni, diritti di autore, know-how, brevetti, assistenza o consulenza tecnica e
commerciale, inserendo l’affiliato in un sistema costituito da una pluralitā di affiliati
distribuiti sul territorio, allo scopo di commercializzare determinati beni o servizi”.
1
Questa esaustiva definizione, adottata dal legislatore, sottolinea l’attenzione
posta a garanzia del franchisee che rappresenta la parte economicamente pių debole.
Tra le varie novitā introdotte č quindi da tener ben presente la costante volontā di tutela
dell’affiliato che trova espressione in una maggiore presenza di norme “protettive”.
2
La legge 129/04 non solo disciplina i vari aspetti dell’affiliazione commerciale,
ma definisce gli elementi tipici del contratto in maniera piuttosto completa e precisa; per
coglierne a pieno l’aspetto innovativo č perciō necessario percorrere una breve analisi
introduttiva al concetto di franchising per poi esaminare accuratamente i caratteri
principali assunti dal nuovo contratto.
1.1 Il contratto di franchising
Il termine franchising č derivato da una prassi sorta dopo la guerra di Secessione
nel sud degli Stati Uniti d’America; la realizzazione di una rete di distribuzione basata
sulle aziende meridionali, rappresentō infatti l’unico strumento di successo per gli
imprenditori degli stati del Nord.
La storia evidenzia chiaramente come il fine economico del contratto di
franchising sia quello di creare una rete di distribuzione con caratteri organizzativi,
segni distintivi e marchi omogenei che risultino facilmente individuabili dai clienti, una
rete gestita da soggetti imprenditori individuali che cooperano con un unico produttore.
In passato il contratto di franchising č stato classificato come un contratto atipico
e pių volte considerato misto in quanto raccoglie elementi di diversi contratti. Si
1
Legge n. 129/2004, articolo 1, comma 1.
2
Cecilia Carrara, “Tutele precise per il franchising”, Il Sole 24 Ore, 20/06/2004.
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2
possono infatti rinvenire caratteri tipici della somministrazione di beni e servizi ma
anche della licenza di marchio e d’insegna per non dimenticare il patto di esclusiva.
3
1.2 Caratteri fondamentali del contratto di affiliazione commerciale o
franchising
.
Una corretta comprensione del contratto di affiliazione commerciale, puō essere
raggiunta attraverso l’analisi di quei caratteri che contraddistinguono tale accordo.
Gli elementi in oggetto sono cinque:
• Know-how;
• Diritto di ingresso;
• Royalties;
• Beni dell’affiliante;
• Rete di vendita.
Il know-how rappresenta “il patrimonio di conoscenze teoriche e pratiche, su
uno specifico settore industriale o singoli processi di produzione, appartenente a una
persona o al management di una azienda”.
4
Si puō definire (e pių avanti vedremo come lo ha fatto la L. 129/04) l’essenza stessa di
un’impresa; il know-how č il perno attorno cui si sviluppa il contratto di affiliazione
stesso, infatti l’interesse dell’affiliato č dettato dalla possibilitā di sfruttare, almeno in
parte, proprio il know-how dell’affiliante.
Dall’altro lato, questa opportunitā di “utilizzo”, viene concessa dietro il
versamento di una cifra fissa iniziale seguita da canoni periodici. La legge definisce il
diritto di ingresso come un ammontare determinato in funzione del valore economico e
alla capacitā di sviluppo della rete che l’affiliato versa al momento della stipula del
contratto di franchising.
5
Le royalties sono invece una sorta di canoni, rappresentano
l’importo che l’affiliato č tenuto a versare periodicamente all’affiliante. Le royalties
possono essere calcolate come percentuali sul giro d’affari o fissate in quote.
6
Oggetto di vendita da parte dell’affiliato sono i beni prodotti dall’affiliante;
questi devono essere contrassegnati dal nome dell’affiliante. Possono anche esser
prodotti da terzi purché mantengano le caratteristiche tipiche e rispettino le indicazioni
fornite dall’affiliante.
7
Infine, attraverso contratti di affiliazione commerciale, l’affiliante crea una rete
di vendita omogenea atta a garantire la pių ampia distribuzione territoriale, quindi si
realizza il fine economico del contratto di franchising.
3
P.Zatti, V. Colussi, “Lineamenti di diritto privato”, Cedam, 1995.
4
Astolfi e Negri, “Ragioneria applicata e pubblica”, ed. Tramontana, 1995.
5
Legge 129/2004, articolo 1, comma 3, lettera b).
6
Legge 129/2994, articolo 1, comma 3, lettera c).
7
Legge 129/2004, articolo 1, comma 3, lettera d).
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3
1.3 Elementi essenziali del contratto di affiliazione commerciale
secondo la Legge 129/2004.
Il legislatore ha stabilito l’obbligo di consegna del contratto all’affiliato
almeno entro i trenta giorni che precedono la firma (norma a carattere tutelare)
8
e, a
pena di nullitā, la forma scritta del contratto di affiliazione commerciale.
9
L’articolo 3,
comma 3°, introduce una durata minima per i contratti a tempo determinato, stabilita in
3 anni; lo scopo di questa previsione č quella di garantire la possibilitā al franchisee di
ammortizzare l’investimento effettuato, si nota nuovamente il carattere garantista della
legge nei confronti dell’affiliato. Viene mantenuta la possibilitā di risoluzione anticipata
del contratto a causa di inadempienza di una delle parti.
Elementi inderogabili del contratto sono i seguenti:
1. l’importo degli investimenti che il franchisee č tenuto a sostenere per iniziare
l’attivitā;
2. l’importo delle spese di ingresso;
3. descrizione del modo di determinazione delle royalties (modalitā di calcolo,
oltre che di pagamento);
4. l’ambito di esclusiva territoriale, ove sia prevista.
La legge indica altri fattori che devono essere presenti nel contratto, ossia: la
specifica del Know-how fornito dall’affiliante, l’eventuale incasso minimo da
realizzare, i servizi eventualmente offerti dall’affiliante, le condizioni di rinnovo,
risoluzione o cessione del contratto.
Particolare attenzione merita la definizione di know-how come :
“patrimonio di conoscenze pratiche non brevettate derivanti da esperienze e da prove
eseguite dall’affiliante, patrimonio che č segreto, sostanziale ed individuato...”
10
Il know-how, in generale, puō quindi esser correttamente individuato con quattro
parole: patrimonio individuato, sostanziale e segreto. Individuato in quanto il know-how
deve risultare descritto in maniera totale al fine di poterne verificare la sostanza e la
segretezza. Sostanziale č il carattere pių tipico di questo patrimonio di conoscenze in
quanto ne evidenzia l’indispensabilitā; il know-how rappresenta ciō che nel tempo ha
reso una societā unica e riconoscibile. La segretezza perciō č un elemento facilmente
evincibile poiché la forza del know-how deriva dal suo essere non generalmente noto né
accessibile. Interessante anche la previsione dell’indicazione nel contratto, delle
modalitā applicabili per il riconoscimento del possibile apporto di know-how da parte
del franchisee.
Per quanto riguarda l’incasso minimo da realizzare da parte dell’affiliato, sarā
presente solo ove sia stabilito tra le parti.
Per servizi che l’affiliato puō ricevere dall’affiliante si intendono quelli di
progettazione, formazione, allestimento, assistenza commerciale oltre che tecnica.
8
Legge 129/2004, articolo 4, comma 1.
9
Legge 129/2004, articolo 3, comma 1.
10
Legge 129/2004, articolo 1 comma 3.
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4
Le condizioni di rinnovo, risoluzione e cessione del contratto non assumono
particolari caratteristiche.
1.4 Obblighi pre-contrattuali
Il legislatore ha previsto una serie di obblighi: l’articolo 4 illustra quelli attinenti
l’affiliante (pressoché di natura informativa), il 5 quelli a carico dell’affiliato, mentre
l’articolo 6 introduce “obbligli precontrattuali di comportamento” a carico di
entrambe le parti.
I primi sono volti a garantire una sufficiente ed adeguata conoscenza del
contratto al soggetto economicamente pių debole, cioč il futuro affiliato.
A quest’ultimo vengono concesse varie facoltā atte ad assicurare il maggior numero di
informazioni possibili; puō infatti ottenere:
a) copia del bilancio degli ultimi tre esercizi
11
;
b) dati relativi all’attivitā ( ragione e capitale sociale);
c) elencazione di eventuali procedimenti giudiziari o arbitrali relativi al sistema
di affiliazione commerciale in oggetto, promossi nei confronti dell’affiliante ( si
considerano solamente quei procedimenti conclusi negli ultimi tre anni promossi
da affiliati, da terzi privati o da pubbliche autoritā);
d) notizie relative ai marchi utilizzati ( estremi della registrazione, licenza concessa
da terzi all’affiliante etc.);
e) documentazione inerente i caratteri essenziali dell’attivitā oggetto di contratto di
affiliazione commerciale;
f) elenco aggiornato degli affiliati operanti nel sistema;
Inoltre l’affiliato ha la possibilitā di richiedere informazioni riguardanti il numero degli
affiliati, la relativa ubicazione e la variazione intervenuta anno per anno con riferimento
agli ultimi tre anni.
Il legislatore ha introdotto due obblighi a carico dell’affiliato:
- la non trasferibilitā della sede senza il preventivo consenso
dell’affiliante, salvo causa di forza maggiore;
- la tenuta di una massima riservatezza, da parte dell’affiliato e dei propri
dipendenti/collaboratori, a riguardo del contenuto dell’attivitā oggetto
del contratto.
Da sottolineare che il primo punto in oggetto si applica nel caso in cui la sede sia
indicata nel contratto.
Come giā accennato, gli obblighi comportamentali riguardano l’affiliante oltre
che l’affiliato. Entrambi hanno il dovere di comportarsi con lealtā, correttezza e buona
fede, inoltre l’affiliante č tenuto a riferire alla controparte ogni notizia che possa
rivestire un’importanza fondamentale per l’attivitā, in modo tempestivo e completo.
Sebbene l’articolo 6 della legge 129/2004 individui chiari obblighi
comportamentali a carico dei soggetti coinvolti, sembra carente della dovuta
11
Dietro esplicita richiesta del futuro affiliato.
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5
completezza che la disciplina del franchising richiede a tale riguardo. Ci si domanda se,
l’obbligo di lealtā, correttezza e buona fede, dettato esplicitamente per la fase pre-
contrattuale, sia valido anche nella fase successiva dell’accordo. La risposta č
sicuramente affermativa, ma č assente una chiara definizione del problema; le parti sono
tenute ad agire seguendo un tacito accordo di cooperazione? I principi comuni europei
per il franchising elaborati dal Gruppo di studio per un codice civile europeo,
suggeriscono che l’affiliato, operando per proprio conto, non deve che cooperare con
l’affiliante, al fine di promuovere la rete cui appartiene nel comune interesse delle parti;
questo spiega gli obblighi di informazione reciproci precedentemente indicati.
1.5 Termini di applicazione
La legge n. 129/2004 č entrata in vigore il 25/05/2004 ed č da tale data che trova
applicazione ai contratti di franchising in corso alla stessa data. E’previsto un unico
termine per l’adeguamento dei contratti in essere: entro il 25/05/2005 č richiesta la
formalizzazione per iscritto dei contratti stipulati solo verbalmente e l’adeguamento di
quelli scritti alla nuova disciplina.
12
Sarā perciō necessaria la valutazione dell’adeguatezza dei contratti in essere; in
merito si dovrā verificare la presenza degli elementi inderogabili stabiliti dalla legge:
ammontare degli investimenti iniziali dell’affiliato;
ammontare delle spese di ingresso;
modalitā di determinazione delle royalties;
metodo di determinazione del know-how fornito dall’affiliante;
indicazione specifica dei servizi resi dall’affiliante;
condizioni di rinnovo, risoluzione, cessione del contratto;
e come eventuali l’indicazione dell’incasso minimo da realizzare da parte dell’affiliato e
le modalitā di determinazione dell’apporto di know-how riconosciuto all’affiliato.






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